L’equiparazione tecnica medico legale del concetto di “causa virulenta” con “causa violenta” in contesto di Polizza Infortuni alla luce del recente indirizzo Normativo ed conseguentemente applicativo dell’Inail . Applicabilità del concetto di “infortunio indennizzabile “ in ambito di Contratto di Polizza Infortuni Privata, secondo i costanti orientamenti della Letteratura scientifica Medico legale, con spunti interpretativi relativi delle relative clausole contrattuali.
1. Recenti riferimenti Normativi
L’art. 42 del recente DCPM del 17 marzo 2020 * ( cui ha fatto seguito l’operatività della Circolare dell‘Inail ) ha ribadito i già noti concetti interpretativi , di rilevanza Contrattuale di Polizza Infortuni/ Malattia , in tema di “Infezione “ : soprattutto in relazione al valore dell’interesse tutelato per il contraente che attiene alla perdita o diminuzione temporanea e/o permanente della capacita lavorativa.
.*. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Cass. civ., sez. lav., 28-10-2004, n. 20941 (.in tema di Infezione virale/microbica)
“In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, si configura la causa violenta anche nell’azione di fattori microbici o virali i quali, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, purché tale azione, anche se gli effetti si manifestino dopo un certo lasso di tempo, sia in rapporto con lo svolgimento della attività lavorativa anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione.”
La “ ratio” giuridica della recente Normativa è dunque inquadrabile nel contesto di una “tutela compensativa del reddito”, che non può escludere differenti ipotesi indennizzative , anche di ordine Privatistico , ove il soggetto assicurato non rientri nelle fasce protette dall’ Inail.
In tale contesto va ricordato , peraltro, che il significato sociale dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali è completamente differente rispetto al contratto privato di polizza infortuni.
Ricordiamo che la tutela INAIL in realtà è la soluzione, su base politica, del problema della responsabilità oggettiva del datore di lavoro e per questo nasce. Quindi è un problema di responsabilità civile, con criterio non di colpa ma di responsabilità oggettiva, nel contesto del quale di fatto l’unica problematica è la presenza di nesso di causa tra l’evento avverso e l’attività lavorativa. Di fatto non esistono clausole di esclusione e limitazione delle disgrazie accidentali, se non la concentrazione cronologica (causa violenta) e l’occasione di lavoro.
Anche volendo ritenere l’istituto dell’INAIL un istituto di tipo mutualistico, in cui gli iscritti versando dei denari si tutelano nei confronti di talune disgrazie accidentali, le regole sono fissate dagli iscritti, mediate dalle leggi di Stato, non da un imprenditore che con un contratto garantisce una determinata prestazione al contraente al realizzarsi di un evento.
2. Presupposti Contrattuali di Indennizzabilità dell’infezione Virale Covid 19 in Polizza Infortuni Privata
I Contratti di Polizza Infortuni sono regolati dal Codice Civile, in particolare nel Libro IV, ove si dedica un capo alla disciplina giuridica dell’interpretazione del contratto e il riferimento normativo si integra negli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.
Il problema in discussione è, in sintesi, se un’infezione acutamente contratta, virulenta, come l’infezione da Covid-19, rientri negli eventi indennizzabili nel contesto di un contratto di polizza privata infortuni. , considerato che il Rischio assicurato , secondo quanto emerge in tema di Covid 19 dalle attuali statistiche sanitarie ( pandemia riconosciuta dall’ OMS il giorno 11 marzo 2020), appare ,di per sè, già limitato per due aspetti sostanziali.
La stragrande maggioranza dei soggetti che hanno manifestato complicane gravi, esitate con il decesso ( evento morte indennizzabile) ha età superiore ai 70 anni , cioè persone di fatto “ non assicurabili” o assicurabili esclusivamente con “ patto speciale “ e ,quindi , con premio assicurativo necessariamente già incrementato per il maggior “ rischio assicurato”.
Inoltre le conseguenze di danno permanente alla capacità lavorativa ( calcolata secondo tabella di Contratto) saranno comunque soggette ad adeguate verifiche “ indennizzative” in relazione alla oggettiva efficienza causale dell’evento “ esterno” nel determinismo delle varie poste “assicurative” di interesse contrattuale ( condizione che di fatto delinea un ulteriore decremento sugli effettivi impegni di copertura assicurativa ).
Il presupposto indennizzativo medico legale – ora sostanzialmente confermato per legge – si impernia quindi esclusivamente sul differente concetto di Infortunio ancorato ai presupposti di causa “ violenta, esterna e fortuita” rispetto al concetto di “Malattia” ove la condizione “ causale “ si basa sul presupposto eziopatogenetico di causalità “ interiore’” e “diluizione nel tempo della vis lesiva “ : si pensi ad esempio a tutte le patologie degenerative, a quelle tumorali, a quelle dismetaboliche ecc.. Motivo per cui si realizzano spesso, per questa fattispecie( c.d. contratti di polizza malattie) problematiche liquidative ancorate sostanzialmente all’effettiva epoca di manifestazione clinica della infermità rispetto alla data di stipula del contratto.
La questione attuale è dunque quella di valutare se un’infezione acutamente contratta, virulenta, come l’infezione da Covid-19, rientri negli eventi indennizzabili nel contesto di un contratto di polizza privata infortuni.
Va premesso che i contratti di polizza infortuni, che in passato erano sostanzialmente uguali tra Compagnie, sono invece ora differenti l’uno dall’altro per molti aspetti, pur rimanendo sostanzialmente eguale, per tutti ,la definizione di infortunio e la definizione di malattia quali indicate nelle Condizioni Generali di Polizza.
Le polizze attuali hanno tutte un capitolo iniziale di “definizioni“ ovvero un glossario in cui si chiarifica l’oggetto dell’assicurazione.
L’infortunio è quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
La malattia è ciò che non è infortunio.
Nel memento in cui si afferma cos’è infortunio e distintamente si afferma che malattia è ciò che non è infortunio, non si può sostenere che una cosa che sia infortunio sia malattia, se non violando il principio di non contraddizione.
Venendo al “ nocciolo “ della questione dobbiamo quindi verificare se un’infezione virale acuta ( virulenta come definite dall’INAIL ) ,quale quella da Covid-19, sia un infortunio ,nel senso che rientri o meno nella definizione di “infortunio” prevista dei contratti di polizza: cioè evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.
→L’infezione virale è chiaramente fortuita, non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta e non può esserci un comportamento imprudente : questo nelle polizze non esclude l’indennizzabilità, essendo infatti ammessi anche i comportamenti colposi. Ad esempio non è escluso dall’indennizzo affrontare in auto una curva a 200 all’ora.
→L’infezione virale è chiaramente esterna (il virus non è una malattia degenerativa del corpo, come una arteriosclerosi coronarica che produce infarto ma è un fattore lesivo che viene dall’esterno).
→L’infezione virale è una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Non si tratta ad esempio dell’effetto lesivo cronico di un fattore ambientale ma necessariamente deve esistere un momento concentrato singolo in cui l’infezione viene contratta. È quindi intrinseco alla patologia che la causa sia violenta cioè concentrata cronologicamente.
Il concetto di “violenza” per l’infezione da COVID 19 (ma di fatto estensibile ad altre infezioni similari) va quindi ancorato ai casi in cui l’agente ”infettante” (cioè esterno) abbia avuto una carica infettiva di per sè idonea a determinare nei termini di rilevanza contrattuale conseguenze di lesione corporali obiettivabili, che possano tradursi in un danno alla capacita’ lavorativa dell’Assicurato.
D’altra parte, proprio considerando l’etimologia del termine “virulenza“ ( che deriva -secondo fonte Treccani- dal termine “virus” che significa “veleno” ), ben si comprende come qualsiasi contratto di Polizza che preveda l’indennizzo per gli infortuni conseguenti ad avvelenamenti (che possono manifestarsi anche con un relativo lasso di tempo rispetto all’epoca del preciso momento causale lesivo) deve -in via analogica contrattuale -riconoscere l’indennizzabilita’ anche delle conseguenze di infortunio dovuto ad “Infezione” nei termini cronologici contrattualmente previsti (in genere entro i due anni dall’epoca di denuncia) indipendentemente dalle modalità dell’azione lesiva” dell’agente “esterno” sempre che l’evento lesivo sia documentabile e non sia prevista una clausola di esclusione.
Peraltro prassi o procedure o interpretazioni unilaterali poste in essere da una delle Parti non possono essere interpretate come norme contrattuali : una determinata clausola di “esclusione“ di indennizzo deve essere sempre richiamata nel contratto ( in osservanza al Regolamento IVASS n.41 del 2/8!1918: art 12, paragrafo 8, comma C ed art.13 commi B e C )
La necessità che l’evento deve essere chiaro non ha nessun supporto contrattuale. Il fatto che serva la denuncia non vuol dire che l’evento, se certamente c’è stato ,perché non può non esserci stato, non sia indennizzabile, secondo le previsioni dell’art 1915 c.c.( confermato nell’Ordinanza della terza Sezione della Cassazione Civile n.24210 /2019)
Che l’evento infezione produca delle lesioni corporali è evidentemente fuor di dubbio, per fortuna non in tutti i casi. Non c’è nessuna norma contrattuale che dica che la lesione corporale debba essere“immediata” ed esistono molteplici fattispecie in cui la lesione corporale indennizzabile ( anche di natura traumatica meccanica) si manifesta con una certa latenza temporale rispetto all’evento infortunio (basti pensare ad esempio alla manifestazione clinica di un ematoma sub durale cronico post traumatico, alla rottura post traumatica tardiva di milza, .ecc) .Ciò ‘che cambia è solo la modalità con cui la natura biologica del singolo fattore lesivo dotato di “violenza causale“ si estrinseca in modo obiettivabilmente constatabile, ovvero con una certa latenza o con un vero e proprio “intervallo libero” asintomatico.
Quindi al medico-legale o al medico in genere a cui venga chiesto se un’infezione virale acuta, virulenta, rientri nella definizione di infortunio, la risposta all’assicuratore non può che essere affermativa.
3. Evoluzione delle Condizioni Contrattuali di Polizza Infortuni
Nei contratti di polizza infortuni – basati sulla comune volontà delle parti – vi è stata nel corso degli anni una significativa evoluzione. Sono mutate molte clausole ed è quindi variata la comune volontà delle parti nell’ammettere o nell’ escludere condizioni di indennizzabilità dell’Infortunio.
La comune volontà delle parti per il passato è desumibile dalla lettura dei contratti , che oltre alla definizione di infortunio prevedevano molte clausole di esclusione.
Fino alla fine degli anni 90’ nelle Condizioni Generali di Polizza vi era un comma specifico per le infezioni, che escludeva le infezioni, a meno che non derivassero da ferite, cioè da altra lesione corporale traumatica obiettivamente constatabile.
Questo significa che per gli estensori della polizze dell’epoca le “infezioni” sarebbero state infortunio , a meno che non fossero state escluse con una clausola particolare. In caso contrario la clausola non sarebbe stata necessaria !
E sufficiente – al riguardo – riportare il testo delle Condizioni Generali di un Assicurazione per Polizza Infortuni in vigore negli anni ‘80(di derivazione ANIA) che afferma:
“Sono esclusi dall’ assicurazione …. Le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell articolo 1 (definizione di infortunio).
Quindi, non erano escluse perché non rientravano nella definizione di infortunio bensì perché al riguardo vi era una clausola di esclusione specifica.
La semplice necessarietà di una clausola di esclusione specifica è dimostrativa del fatto che l’infezione contratta acutamente rientra nella definizione generale di infortunio. Altrimenti non sarebbe necessaria.
4. La costante dottrina medico legale ” assicurativa” in tema “ infezione “
La letteratura Medico – giuridica – di fatto è sempre stata sostanzialmente univoca nel senso di ammettere l’indennizzabilita’ dell’infezione come “infortunio”
Il Durante scriveva nel 1974, che molte delle esclusioni potrebbero dirsi implicite, conseguenze ovvie della definizione di infortunio, tanto che qualche impresa si astiene dall’elencarle partitamente. L’autore si esprime riguardo alle infezioni:”che sono anch’esse escluse, eccetto quelle che abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione .”.Fa cioè anche Egli riferimento ad una precisa clausola presente nelle polizze dell’epoca. Conclude affermando “ le infezioni sono infortuni se ne presentano le caratteristiche “.
Ancora il Borri, Trattato di Medicina Legale, da Amleto Loro, “l’infortunio si verifica ogni qualvolta avvenga accidentalmente l’incontro dell’essere uomo con una causa lesiva svolgendosi nell’ambiente esterno”.
Ancora il Palmieri, “evento accidentale che, ripercuotendosi dall’esterno in tempo assai breve, determina un danno al corpo o alla salute”.
Ancora il Cazzaniga ,Programma di Medicina Legale ,Milano 1937, “ l’immissione di germi patogeni che dia luogo ad infezione è considerata causa violenta, sempre che si realizzi in breve spazio di tempo( carbonchio, tetano ecc.) con che si identifica la causa virulenta con la causa violenta”.
E ancora il Di Luca , nel argomentare di causa fortuita violenta ed esterna ,” il carattere dell’esteriorità , infine, si riferisce al rapporto tra antecedente causale ed organismo umano. La causa della lesione deve essere estranea alla persona dell’Assicurato e deve provenire dall’esterno rispetto al suo organismo”.
Nel manuale “Guida alla valutazione del danno in ambito di infortunistica privata”, a commento di variazioni realizzatesi nella polizza “tipo” dell’ANIA, viene segnalato come siano state in questa, rispetto alle precedenti, descritti degli eventi inclusi,(pag.13) “che a rigore potrebbero essere equiparati senza esplicita menzione all’infortunio. Si tratta di una precisazione che è da ricondursi a precedenti esplicite esclusioni, che gli estensori della polizza hanno ritenuto di menzionare in omaggio alle esigenze di chiarezza nei confronti dell’assicurato.” Gli autori precisano, riguardo al requisito dell’esteriorità della causa che “l’azione fortuita e violenta provenga dall’esterno agendo sul soggetto assicurato, per escludere quegli eventi che possono avere carattere fortuito violento ma di origine endogena all’organismo umano. In sostanza per escludere dalla garanzia patologie riconducibili ad una malattia”. Un’infezione virale come il Covid-19 non ha certamente caratteristiche endogene.
In conclusione si può ritenere che tutti gli Autori ritenevano che le infezioni caratterizzate da virulenza potessero essere escluse dall’indennizzabilità per la presenza di una clausola di esclusione, e non perché non rientrassero nel concetto di fortuito violento ed esterno.
Le polizze attuali non prevedono questa esclusione. Nelle Condizioni Generali di Assicurazioni delle attuali Polizze Infortuni il capitolo esclusioni normalmente nulla si dice riguardo alle infezioni. Si parla di scalate, di gare, di guerra ma non di infezioni come esclusioni in deroga.
Il dato di fatto è che in assenza di una specifica esclusione le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio. L’infezione da Covid-19 ha queste caratteristiche e pertanto deve essere ritenuto infortunio.
Le polizze odierne – in vero – possono avere differenti clausole e quindi la richiesta di attivazione indennizzativa andrà verificata in rapporto alla sussistenza o meno di specifica e chiara clausola di “esclusione“ per conseguenze dirette ed esclusiva di “Infezione” , tenendo conto che nei casi di “dubbio o vaghezza interpretativa“contrattuale si dovrà prevedere il ricorso all’art 1370c.c. a protezione della parte più debole.
5. La stima tecnica medico legale delle conseguenze indennizzabili
Per lo Specialista medico legale sarà comunque poi necessario un esame accurato ,dal punto di vista medico, della specifica vicenda, perché , una volta ammessa la natura di infortunio, le conseguenze andranno considerate alla luce dell’articolo sui criteri di indennizzabilità e cioè verificando, caso per caso, se l’infezione da Covid-19 sia stata la causa non solo necessaria ma anche sufficiente alla produzione del danno, che sia la morte , una invalidità permanente, una inabilità temporanea o altro rischio assicurato.
Aspetto che andrà necessariamente considerato con opportuna attenzione, a fronte delle eventuali preesistenze o co-morbilità che potrebbero ,qualora presenti, comportare – ove provate oggettivamente dall’Assicuratore – l’esclusione o la riduzione dell’indennizzo.
Enrico Pedoja
Specialista medico legale